Programma personalizzato effettuato secondo i criteri ministeriali;

 

-Lezioni private  o di gruppo flessibili con docenti specializzati;

 

-Attività extra didattiche mirate secondo le inclinazioni,  passioni e caratteristiche di ogni alunno;

 

-Educazione EMOZIONALE 

 

Domande Frequenti:

Cosa ci dice la legge italiana riguardo l'educazione parentale-homeschooling?

il diritto di scegliere l’homeschooling è garantita a tutte le famiglie dalla Costituzione italiana.

 

Cosa deve fare la famiglia che sceglie l'educazione parentale?

Per attivare questa procedura, la famiglia deve provvedere a compilare e inviare una richiesta scritta ad un dirigente scolastico  della propria zona geografica per comunicare la modalità educativa adottata dalla famiglia  e chiedere la documentazione per provvedere agli esami di fine anno.

Perché scegliere l'educazione parentale-homeschooling per i propri figli ?

 

L'educazione parentale è una possibilità educativa che le famiglie possono preferire per i loro figli.

L'educazione parentale è molto più diffusa in altri paesi europei, ma anche in Italia sta prendendo piede rapidamente. 

Questa modalità educativa non è da considerarsi migliore o peggiore della scuola tradizionale.

Questa modalità educativa può essere preferita da famiglie che desiderano seguire l'educazione dei propri bambini in prima persona.

Può essere scelta dalle famiglie con bambini che hanno bisogni educativi speciali, in presenza  di disabilità o patologie che rendono difficile la frequentazione di un ambiente scolastico.

Può essere scelta per rispondere a bisogni momentanei o permanenti.

Può essere intrapreso un percorso di educazione parentale anche in modo non definitivo, ma per aiutare per esempio il bambino o ragazzo in uno specifico momento della sua vita scolastica.

Quali sono i riferimenti normativi che riguardano l'educazione parentale?

 

Costituzione, art.30 “è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire, educare i figli. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti “.

 

Costituzione, art. 34 “l’istruzione inferiore, impartita per almeno 8 anni, è obbligatoria e gratuita”.

 

  ( Si parla di ISTRUZIONE OBBLIGATORIA , non di come impartire l'istruzione, si aggiunge che lo stato garantisce in modo gratuito l'istruzione )

 

 

Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 12 comma 9 Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione scolastica.

 

 

Decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, art 111 comma 2: I genitori dell’obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all’istruzione dell’obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità.”

 

Decreto Ministeriale 13 dicembre 2001, n.489, art. 2 comma 1 “Alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione provvedono secondo quanto previsto dal presente regolamento:

a) il sindaco, o un suo delegato, del comune ove hanno la residenza i giovani soggetti al predetto obbligo di istruzione;

b) i dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado statali, paritarie presso le quali sono iscritti, o hanno fatto richiesta di iscrizione, gli studenti cui e' rivolto l'obbligo di istruzione”.

Decreto legislativo 25 aprile 2005, n. 76, art 1, comma 4:  Le famiglie che – al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione – intendano provvedere in proprio alla istruzione dei minori soggetti all’obbligo, devono, mostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli”. Pertanto, la scuola non esercita un potere di autorizzazione in senso stretto, ma un semplice accertamento della sussistenza dei requisiti tecnici ed economici.

 

 

 

Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62 art.23 " In caso di istruzione parentale, i genitori dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilita’ genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente  scolastico  del territorio di residenza. Tali  alunni o studenti sostengono annualmente l’esame di idoneita’ per il passaggio alla classe successiva in qualita’ di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.